Quando si parla di assicurazioni, sia per le moto che per le auto, si fa spesso riferimento alla responsabilità civile. Ma di cosa si tratta, precisamente? Con responsabilità civile si indica la copertura assicurativa che copre i danni che vengono causati in maniera involontaria a terzi durante la circolazione su strada della moto. Secondo l’articolo 129 del Codice delle assicurazioni, la responsabilità civile non riguarda i danni subiti dal conducente assicurato nel caso in cui egli sia responsabile dell’incidente.

Limitatamente ai danni alle cose, poi, non sono garantiti nemmeno il proprietario del mezzo, il locatario (nel caso di moto concessa in leasing), l’acquirente con patto di riservato dominio, l’usufruttuario, il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti, i discendenti, il convivente more uxorio, i parenti entro il terzo grado se conviventi. La responsabilità civile, inoltre, esclude i danni provocati dalla circolazione in circuiti privati, dalla circolazione nelle aree riservate agli aerei e dalla partecipazione a gare sportive, competizioni e allenamenti.

Va tenuto conto che la compagnia assicurativa può esercitare il proprio diritto di rivalsa in caso di dolo da parte del conducente, se il conducente non è abilitato alla guida, in caso di danni dovuti allo svolgimento di corse clandestino e nel caso in cui il veicolo non possa circolare in quanto non sottoposto a revisione.

Non solo: tra le cause di esclusione e rivalsa, sono considerati anche i casi in cui terzi trasportati abbiano subito danni nell’eventualità in cui il trasporto sia avvenuto in maniera non conforme rispetto alle indicazioni riportate sul libretto di circolazione (per esempio uno scooter che non può portare passeggeri) o i casi in cui il conducente sia alla guida in stato di alterazione fisica o psicologica in conseguenza dell’utilizzo di sostanze stupefacenti (con conseguente sanzione secondo quanto prevista dal Codice della Strada all’articolo 187).



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