Come noto, i titolari delle assicurazioni moto (e auto) hanno la possibilità di sospendere il contratto nel caso in cui ciò sia esplicitamente previsto nell’accordo sottoscritto tra le parti.

Il cliente che vuole sospendere la garanzia deve comunicarlo immediatamente alla compagnia tramite un apposito modulo per la richiesta di sospensione, da inviare alla sede legale della compagnia di riferimento con raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente al certificato di assicurazione, al contrassegno, alla carta verde e all’attestazione dello stato del rischio (se esistente), il tutto in copia originale. A quel punto, la sospensione viene considerata attiva a partire dalla data del timbro postale di spedizione dei documenti: nel caso in cui i documenti venissero inviati in più spedizioni, è a partire dall’ultima data di invio che decorre la sospensione. Va ricordato, però, che la sospensione non è prevista se il veicolo viene rubato.

In seguito, il contratto si estingue se, dopo dodici mesi dalla sospensione, non viene presentata alcuna richiesta di riattivazione della garanzia da parte del cliente: a quel punto il premio non goduto rimane acquisito dalla compagnia assicurativa, che rimborsa il denaro solo nel caso in cui la moto venga demolita o venduta, o comunque smetta di circolare nel periodo di sospensione.

La sospensione del contratto può essere messa in pratica solo una volta: ciò vuol dire che la polizza di riattivazione non può essere interrotta. La riattivazione, a sua volta, viene eseguita prolungando la scadenza che corrisponde (circa) a un giorno per ciascun giorno di sospensione; la tariffa del premio di riattivazione è la stessa della polizza sospesa, tenendo conto che dall’importo stabilito viene detratta a favore del cliente la rata del premio che è stato pagato ma non goduto. Le garanzia accessorie vengono prestate unicamente nel caso in cui fossero già previste nel contratto precedente.



Dì la tua opinione!