rca-auto1Non basta avere stipulato una polizza per il proprio veicolo per essere in piena regola nella circolazione. L’assicurazione è, infatti, tenuta al rilascio di:

  • un contrassegno;
  • un certificato di assicurazione.

Il contrassegno deve essere consegnato al momento del pagamento del premio o, comunque, entro 5 giorni. Nello stesso termine deve essere esposto sull’auto.

Motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di esposizione del contrassegno, che deve, tuttavia, essere portato con sé dal guidatore. Il certificato di assicurazione deve essere conservato con i documenti del veicolo ed esibito in caso di richiesta da parte degli organi di polizia.
Durante i menzionati 5 giorni, si potrà circolare portando con sé una dichiarazione di assolvimento dell’obbligo assicurativo o la quietanza di pagamento rilasciata dalla compagnia (anche se spedita per fax o e mail). il Regolamento n. 13 dell’ISVAP prevede che sia considerato documento equivalente anche l’eventuale bollettino di conto corrente postale di pagamento del premio prestampato dall’impresa. Non valgono, invece, ricevute di bonifico rilasciate da istituti di credito. Tali documenti sostitutivi andranno esposti sul veicolo come se si trattasse di un contrassegno.
È bene sapere che, in caso di mancato possesso dei documenti assicurativi, sarete esposti a una sanzione amministrativa, pur avendo regolarmente adempiuto all’obbligo assicurativo previsto dalla legge.
È importante, quindi, pretendere sempre l’immediato rilascio dei documenti assicurativi. La questione assume vasto rilievo pratico per le polizze vendute a distanza, in quanto i tempi e i disguidi postali possono determinare la tardiva ricezione dei documenti assicurativi. Per queste ragioni è opportuno, in caso di stipula di un contratto con una compagnia on line, pagare il premio con un adeguato preavviso rispetto alla scadenza. In ogni caso, qualora si verifichino disguidi postali, le compagnie dovranno rilasciare un duplicato dei documenti assicurativi senza oneri e spese.
In caso di smarrimento per colpa dell’assicurato, l’impresa assicurativa potrà chiedere it rimborso delle spese.



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