{"id":410,"date":"2011-04-01T11:43:03","date_gmt":"2011-04-01T10:43:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.assicurazionimoto.com\/?page_id=410"},"modified":"2013-06-13T14:59:03","modified_gmt":"2013-06-13T13:59:03","slug":"rc-moto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assicurazionimoto.com\/rc-moto\/","title":{"rendered":"RC Moto – Che cos’\u00e8?"},"content":{"rendered":"
L’Rc Moto<\/strong> \u00e8 una tipologia di copertura assicurativa obbligatoria per veicoli a 2 motore a due ruote (3 nel caso di sidecar). Tale normativa prevede, anzitutto, che i veicoli a motore, compresi i rimorchi e i natanti, non possono circolare su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, senza essere provvisti di assicurazione, che deve coprire tutti i danni che possono essere provocati a terzi, inclusi coloro che vi sono trasportati. La copertuta assicurativa riguarda il veicolo; ci\u00f2 determina che siano assicurati sia il proprietario sia il conducente del veicolo. Entrambi, infatti, in caso di incidente, sono tenuti al risarcimento del danno in base all’art. 2054 del Codice Civile. Trattandosi di assicurazione obbligatoria<\/strong>, le compagnie non possono rifiutarsi di stipulare il contratto<\/em>, n\u00e9, tanto meno, possono subordinare la stipula di una polizza Rc Auto a quella di ulteriori contratti assicurativi. Ci\u00f2 dispongono gli articoli 132 e 170 del Codice delle Assicurazioni. Il rifiuto o l’elusione da parte delle imprese assicuratrici dell’obbligo di accettare le proposte degli utenti \u00e8 punito con una sanzione amministrativa a carico della compagnia cornminata dall’ISVAP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" L’Rc Moto \u00e8 una tipologia di copertura assicurativa obbligatoria per veicoli a 2 motore a due ruote (3 nel caso di sidecar). L’Rc moto copre l’assicurato dai danni civili derivanti da un incidente, ha la durata di 6 mesi o di un anno, e ha decorrenza dal giorno successivo dal pagamento all’assicurazione. L’obbligo dell’assicurazione della responsabilit\u00e0 civile da circolazione dei … Continua<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[],"yoast_head":"\n
\nL’Rc moto<\/strong> copre l’assicurato dai danni civili derivanti da un incidente, ha la durata di 6 mesi o di un anno, e ha decorrenza dal giorno successivo dal pagamento all’assicurazione.
\nL’obbligo dell’assicurazione della responsabilit\u00e0 civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti \u00e8 stato introdotto nel nostro paese con la Legge n. 990 del 1969. L’obiettivo era quello di garantire la certezza del risarcimento a favore delle persone che subivano un danno nel corso di incidenti stradali. Tale legge, unitamente ad altre, \u00e8 stata poi traslata nel cosiddetto ‘Codice delle Assicurazioni”, ovvero nel Decreto legislativo n. 209 del 2005.<\/p>\n
\nVengono ritenute strade di uso pubblico tutte le aree, anche private, aperte alla circolazione del pubblico (per esempio, il parcheggio di un supermercato). Si pu\u00f2 quindi ritenere che custodire un’auto inutilizzata in un cortile privato chiuso o in un box non faccia sorgere l’obbligo di assicurare il veicolo. Viceversa, un’auto parcheggiata in area pubblica, anche se non viene mai messa in movimento, deve essere sempre assicurata.
\nIn caso di mancata assicurazione del veicolo, non solo sarete esposti al rischio di dovere risarcire di tasca vostra i danni, ma sarete soggetti a una sanzione amministrativa particolarmente elevata, che pu\u00f2 variare da circa 750 Euro a quasi 3.000 Euro, nonch\u00e9 il sequestro del veicolo.<\/p>\n