Molto spesso, nell’ambito delle assicurazioni moto, sentiamo parlare di indennizzo diretto.
Ma siamo sicuri di sapere esattamente di cosa si tratta?
Cerchiamo di capirne di più con questa breve guida all’argomento.

Innanzitutto, ricordiamo che per “indennizzo diretto” si intende una procedura relativamente recente (introdotta nel 2007) con la quale nell’ipotesi di sinistro tra due veicoli, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

La formula di cui sopra è, in altri termini, equivalente all’introduzione di una procedura snellente rispetto all’iter precedentemente in vigore, poiché in questo caso il soggetto danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni alla propria compagnia di assicurazione.
Ad ogni modo, per poter avere accesso a questa procedura in grado di ridurre i tempi di ottenimento del risarcimento dei danni, sono necessari alcuni elementi.

In particolare, è necessario che le parti coinvolte nell’incidente siano state definitivamente identificate mediante compilazione del modulo di constatazione amichevole d’incidente (il c.d. modulo C.A.I.). Inoltre, è necessario che l’incidente abbia coinvolto solo due veicoli a motore, immatricolati in Italia, a San Marino o nella Città del Vaticano. Infine, è necessario che i veicoli coinvolti siano regolarmente assicurati con una compagnia operante in Italia.

Per quanto riguarda la procedura di indennizzo diretto per i ciclomotori, l’iter non prevede modifiche sostanziali: è sufficiente infatti che il veicolo sia dotato di targa italiana.

Per quanto infine concerne la tempistica, entro 30 giorni dalla consegna della denuncia e del modulo firmato, la compagnia deve comunicare un’offerta di risarcimento.
Se il modulo non è firmato da entrambi i soggetti coinvolti, ma solo dal danneggiato, i tempi slittano a 60 giorni, innalzati a 90 giorni in caso di lesioni al conducente.

L’indennizzo diretto non è valido nei casi in cui:

– incidente è avvenuto all’estero;
– incidente con più di 2 veicoli;
– danni gravi al conducente: (la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso dei danni al veicolo e alle cose trasportate); per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile;
– incidente tra un veicolo a motore ed uno non a motore (es. bicicletta);
– incidente relativamente al quale non vi è stata collisione tra i due veicoli coinvolti;
– danni a cose situati all’esterno del veicolo;
– danni a cose trasportate non di proprietà dell’assicurato o del conducente;
– lesioni a pedoni e ad altre persone non trasportate;
– incidente con veicolo non identificato e/o non assicurato;
– incidente che coinvolga veicoli stranieri;

Moduli da scaricare:

– Modello Ania di lettera per il risarcimento diretto Scarica qui
– Documento ufficiale ISVAP per l’indennizzo diretto Scarica qui
– Guida Ania all’indennizzo diretto Scarica qui



Dì la tua opinione!