L’Rc Moto è una tipologia di copertura assicurativa obbligatoria per veicoli a 2 motore a due ruote (3 nel caso di sidecar).
L’Rc moto copre l’assicurato dai danni civili derivanti da un incidente, ha la durata di 6 mesi o di un anno, e ha decorrenza dal giorno successivo dal pagamento all’assicurazione.
L’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stato introdotto nel nostro paese con la Legge n. 990 del 1969. L’obiettivo era quello di garantire la certezza del risarcimento a favore delle persone che subivano un danno nel corso di incidenti stradali. Tale legge, unitamente ad altre, è stata poi traslata nel cosiddetto ‘Codice delle Assicurazioni”, ovvero nel Decreto legislativo n. 209 del 2005.

Tale normativa prevede, anzitutto, che i veicoli a motore, compresi i rimorchi e i natanti, non possono circolare su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, senza essere provvisti di assicurazione, che deve coprire tutti i danni che possono essere provocati a terzi, inclusi coloro che vi sono trasportati. La copertuta assicurativa riguarda il veicolo; ciò determina che siano assicurati sia il proprietario sia il conducente del veicolo. Entrambi, infatti, in caso di incidente, sono tenuti al risarcimento del danno in base all’art. 2054 del Codice Civile.
Vengono ritenute strade di uso pubblico tutte le aree, anche private, aperte alla circolazione del pubblico (per esempio, il parcheggio di un supermercato). Si può quindi ritenere che custodire un’auto inutilizzata in un cortile privato chiuso o in un box non faccia sorgere l’obbligo di assicurare il veicolo. Viceversa, un’auto parcheggiata in area pubblica, anche se non viene mai messa in movimento, deve essere sempre assicurata.
In caso di mancata assicurazione del veicolo, non solo sarete esposti al rischio di dovere risarcire di tasca vostra i danni, ma sarete soggetti a una sanzione amministrativa particolarmente elevata, che può variare da circa 750 Euro a quasi 3.000 Euro, nonché il sequestro del veicolo.

Trattandosi di assicurazione obbligatoria, le compagnie non possono rifiutarsi di stipulare il contratto, né, tanto meno, possono subordinare la stipula di una polizza Rc Auto a quella di ulteriori contratti assicurativi. Ciò dispongono gli articoli 132 e 170 del Codice delle Assicurazioni. Il rifiuto o l’elusione da parte delle imprese assicuratrici dell’obbligo di accettare le proposte degli utenti è punito con una sanzione amministrativa a carico della compagnia cornminata dall’ISVAP.



Un' opinione su “RC Moto – Che cos’è?”

  1. michele

    E’ UNA VERGOGNA!
    poichè è obbligatoria l’assicurazione RC, essa deve essere calmierata per evitare costi assurdi che spingono parecchi a girare senza copertura, giacchè il suo costo è spesso uguale o superiore alla sanzione!

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